18 febbraio 2007

Elenchi IVA



Articoli pubblicati ad oggi su Il Sole 24 Ore sulle scadenze degli elenchi IVA clienti e fornitori

13 Febbraio 2007 - Gli elenchi IVA pronti al rinvio
16 Febbario 2007 - Elenchi IVA fino a novembre
17 Febbraio 2007 - Tempi ristretti per gli elenchi IVA da inviare ad aprile

Internet e modalità asp (o pay per use)


La condivisione dei dati è una modalità che semplifica i processi e riduce i costi di gestione, eliminando la duplicazione dei dati e delle informazioni nonchè gli errori derivanti.
L'integrazione delle anagrafiche clienti e fornitori, la tracciabilità di informativa e consenso nell'applicazione della normativa Privacy, la gestione contabile condivisa tra azienda e consulente, la gestione dell'avanzamento nella produzione, la gestione dell'ordine del cliente sono solo alcune delle attività che si possono gestire in condivisione.

Che cosa significa asp in Wikipedia
La gestione di anagrafiche e Privacy
La gestione condivisa della contabilità

Correlazione tra elenchi IVA e Privacy



Il parere di un consulente che illustra le correlazione tra gli elenchi di Clienti e Fornitori e l'applicazione della normativa Privacy.

Per altre informazioni sulle correlazioni tra la gestione aziendale e la normativa Privacy.

Elenchi Clienti e Fornitori



Questo il testo dell'articolo 37 della Legge 248/2006 che ha nuovamente istituito l'obbligo di redazione e spedizione degli elenchi IVA:
(omissis)

8. In attesa dell'introduzione della normativa sulla fatturazione informatica, all'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai precedenti commi, il contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione nonche', in relazione al medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Per ciascun soggetto sono indicati il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con la evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta, nonche' dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale:
a) sono individuati gli elementi informativi da indicare negli elenchi previsti dal presente comma, nonche' le modalità per la presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi;
b) il termine di cui al primo periodo del presente comma può essere differito per esigenze di natura esclusivamente tecnica, ovvero relativamente a particolari tipologie di contribuenti, anche in considerazione della dimensione dei dati da trasmettere»;

b) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Per l'omissione della comunicazione ovvero degli elenchi, nonche' per l'invio degli stessi con dati incompleti o non veritieri, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».

9. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture comprende i soli titolari di partita IVA.
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Il testo completo del Decreto Bersani convertito in Legge