17 ottobre 2007

Nessun rinvio per gli elenchi - Sanzioni e nuovo invio

Dal sito de Il Sole 24 Ore - Adempimenti.
Scaduto ieri il termine del primo invio nonostante il pressing per la proroga.
Elenchi, chiusura senza rinvio.

Sono rimasti delusi i contribuenti che aspettavano il rinvio del termine per la presentazione on line degli elenchi clienti e fornitori del 2006, scaduto ieri nonostante le richieste di proroga sollecitate da più parti.
Le difficoltà nel predisporre il file, nell'individuare i dati e le operazioni da inserire e i soggetti obbligati erano state sottolineate da molte associazioni di categoria, tra le quali Assonime (circolare n. 61/07) e il sindacato nazionale dei ragionieri commercialisti.
La richiesta unanime era di unificare le scadenze al 15 novembre 2007 per tutti i titolari di partita Iva obbligati alla presentazione.
Ieri scadeva il termine per chi nel 2006 ha realizzato un volume d'affari superiore a 309.874,14 euro per le prestazioni di servizi o a 516.456,90 euro per le altre attività. Per chi non ha superato questi limiti, c'è tempo fino al 15 novembre per l'invio.

Il software delle Entrate
Difficoltà sono state registrate anche dai soggetti che non hanno acquistato dalla propria software house il programma per la predisposizione del file da spedire, ma si sono affidati al software fornito dall'Agenzia.
Solo nella mattinata di ieri, nella pagina «Ultimi aggiornamenti» del sito delle Entrate è stata data la notizia della disponibilità di una versione aggiornata e corretta del programma «Comunicazione elenco clienti e fornitori».
La nuova «versione 1.0.2 del 12 ottobre 2007» ha rimosso «un malfunzionamento nella fase di scrittura di alcuni record di dettaglio» che determinavano «la scrittura di record con lunghezza errata».
Nel primo pomeriggio di ieri, però, la data di uscita della notizia nel sito, inizialmente fissata al 15 ottobre 2007, è stata anticipata al 12 ottobre, come se fosse stata inserita venerdì scorso.

Elenchi 2007 e 2008
La prossima scadenza è fissata per il 15 novembre 2007 e riguarderà gli elenchi del 2006 per chi nel 2006 ha realizzato un volume d'affari non superiore a 309.874,14 euro per le prestazioni di servizi o a 516.456,90 euro per le altre attività.
Sono già al lavoro per aggiornare gli archivi 2007 anche i professionisti, i contribuenti in contabilità semplificata, gli ordinari per opzione, le imprese e le società semplici agricole che entro il 29 aprile 2008 dovranno inviare i loro primi elenchi Iva per il 2007.
Idem per gli enti non profit, in attesa di conoscere «i termini e le modalità per la semplificazione» che dovevano essere emanati con un decreto del ministro dell'Economia entro il 17 settembre 2007 (articolo 15, comma 3 ter, decreto legge del 2 luglio 2007, n. 81).
Per gli elenchi del 2008, infine, cadranno molte esenzioni, tra le quali ricordiamo quelle per le associazioni che hanno optato per la legge 398/91 e per le nuove iniziative.
Il regime dei marginali dovrebbe essere abrogato dal 1° gennaio 2008 dalla Finanziaria 2008. Non vi saranno, poi, tutte le agevolazioni previste per il 2006 e 2007 dal provvedimento delle Entrate 25 maggio 2007, tra le quali l'indicazione della sola partita Iva e l'esonero delle fatture registrate nei corrispettivi.
Tra meno di tre mesi, pertanto, bar, ristoranti, cartolerie e in generale i dettaglianti dovranno registrare singolarmente tutte le fatture ai fini dell'invio dell'elenco clienti, non potendole indicare cumulativamente tra i corrispettivi.
In tutti questi casi, se vi saranno esenzioni, queste dovrebbero essere comunicate nei prossimi mesi, per evitare di aggravare inutilmente gli adempimenti.

Per i ritardatari
Sanzioni
L'omessa o tardiva presentazione degli elenchi Iva, oltre che l'invio con dati falsi o incompleti, comporta una sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euroRavvedimento operosoÈ possibile avvalersene versando con F24 la sanzione ridotta a un quinto del minimo, cioè 51,60 euro.
Il codice tributo da utilizzare è il «8904 - sanzione pecuniaria Iva»
Nuovo invio
Chi ha inviato, entro ieri, un file che oggi intende sostituire, può farlo entro il 14 novembre 2007. A chiarirlo è stata la circolare 53/E/07, che, nel capitolo in cui ha spiegato le modalità di sostituzione, non ha previsto sanzioni per l'operazione.

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